COS’È IL WHISTLEBLOWING?

l termine Whistleblowing in inglese significa “denuncia” ed il suo scopo è quello di portare a galla le condotte illecite, specie in ambito pubblico.

L’elenco delle tipologie di violazioni sono contenute nella procedura che puoi visualizzare facendo click sul pulsante qui sotto (“Leggi la procedura”):

Leggi la procedura

COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE?

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l’analisi dei fatti da parte del Gestore designato a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiare:

• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
• la descrizione del fatto;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere. Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di quelle frutto di errore incolpevole), palesemente prive di fondamento o fuorvianti, ovvero se meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell’identità dell’autore degli stessi. È auspicabile che il segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

COME FARE?

La segnalazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata mediante l’utilizzo di tre buste
chiuse, le prime due delle quali dovranno riportare i seguenti numeri:

– nella prima (1) dovranno essere riportati i dati identificativi del segnalante, unitamente ad una fotocopia del suo documento di identità;
– nella seconda (2) dovrà essere contenuta la segnalazione;
– nella terza (3) dovranno essere inserite le due buste precedentemente descritte.

Sulla terza busta dovrà essere riportata, oltre l’indirizzo della Società, la dicitura: Riservata al gestore della segnalazione.
La segnalazione può essere aperta, visualizzata e gestita dal solo Gestore del canale di segnalazione, o da eventuali altri soggetti dallo stesso autorizzati nel caso in cui l’approfondimento di quanto oggetto di segnalazione lo renda
necessario.
Il trattamento dei dati personali deve sempre tener conto ed essere conforme agli obblighi previsti dal GDPR e dal d. l.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. La Società, in qualità di titolare del trattamento, attraverso il canale di segnalazione interna è tenuta ad effettuare una previa analisi del disegno organizzativo comprensivo della fondamentale valutazione del possibile impatto sulla protezione dei dati (art. 35 del GDPR).